Con la partecipazione del sen. Andrea OSTELLARI, presidente della Commissione Giustizia del Senato.
Puntata di venerdì 16 luglio, ore 10.30

La questione relativa all’approvazione del c.d. ddl Zan ha ben poco a che vedere con il contrasto della discriminazione per sesso o genere, piuttosto con la libertà di pensiero che questo provvedimento va pesantemente a ledere. “Una legge dello Stato dovrebbe garantire i diritti della persona, non definirla” , ha commentato suor Monia in opposizione al testo in discussione in Senato. Condividiamo le preoccupazione di suor Monia in merito al tentativo di certa politica di far prevalere la propria visione (minoritaria) della società, inculcando attraverso una forzata opera di indottrinamento una cultura fondata sulla sessualità liquida. Su questa vicenda si sta spaccando il paese e si stanno compromettendo proprio i diritti di coloro che la legge dovrebbe andare a tutelare. In aggiunta a ciò, il buon senso dovrebbe indurre il legislatore a introdurre cambiamenti radicali in termini di diritti civili laddove è sicuro di rappresentare il pensiero della maggioranza del paese, quando invece questo Parlamento è espressione di maggioranze ( di volta in volta diverse) costruite da gruppi politici avulsi dal sentire della popolazione.
Ad ogni modo, tra bocciare questo provvedimento e approvarlo nel testo attuale c’è una terza via: quella del compromesso, che il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, ha chiesto a tutte le forze politiche nel tentativo di migliorare un testo scritto “pericolosamente” male. Non è necessario essere dei giuristi per capire che una legge non può definire l’orientamento sessuale come un’autopercezione soggettiva slegata completamente da qualsiasi parametro biologico, punendo penalmente chiunque esprima opinioni o convincimenti diversi che possono presumibilmente istigare all’odio e alla discriminazione sessuale. Perchè è questo che è stabilito nell’articolo 4 dell’attuale ddl Zan, laddove recita ” Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. In altre parole, sarà la magistratura a giudicare caso per caso se un individuo ha espresso la propria opinione come manifestazione del proprio convincimento oppure se determinate esternazioni erano animate dall’odio e discriminazione, quindi passibili di condanna.
Nella speranza che questo #podcast possa essere un valido contributo per riflettere nel merito sul ddl Zan, riportiamo di seguito per completezza d’informazione il testo del ddl Zan, invitandovi alla lettura dello stesso per comprenderne la reale portata. In particolare, vi invitiamo a riflettere sull’art. 1, che stabilisce per legge le diverse definizioni di “sessualità”: “Ai fini della presente legge:a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per l’attrazione di persone sesso, o di orientamento sessuale si intende sessuale o affettiva nei confronti di sesso opposto, dello stesso o entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. Riteniamo che la libertà sessuale sia un diritto soggettivo assoluto, ma non compete ad una legge definire e quindi delimitare i comportamenti umani: si tratterebbe di un pericoloso precedente.
Buon ascolto…