In considerazione del protrarsi della pandemia, lo scorso 22 febbraio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, il c.d. “Omnibus II”, recante misure specifiche e temporanee riguardo al rinnovo o la proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni in materia di trasporti. A seguito di ciò, il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili ha emanato la Circolare 7203 del 1° marzo 2021, che sostituisce la precedente emanata in data 21 gennaio 2021 prot. 2143.
In base alle nuove disposizioni, si prevede:
– la proroga della validità delle patenti di guida scadute o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
– la proroga della validità delle patenti di guida che, dopo l’applicazione della proroga di sette mesi già disposta dal precedente regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per ulteriori sei mesi ma non oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.
In sintesi, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, la validità delle patenti è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (*) |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;(***) per completezza espositiva si rappresenta che:-alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;- la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267,
Per la sola circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020 | 29 luglio 2021 (*) |
30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267
Infine, come documento di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
(elaborazione dati Camera dei deputati)